Art. 5.
(Indennità e retribuzioni degli amministratori locali).

      1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri omogenei e le modalità attuative per il contenimento e la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri e agli amministratori regionali, e i compensi comunque dovuti, in ragione della carica rivestita, ai medesimi soggetti per la partecipazione ad organi collegiali, a cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a uniformarsi.
      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai criteri individuati dal medesimo decreto, secondo le modalità ivi previste.